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Domanda per Indennità di Discontinuità

Cari soci,
 

dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Si tratta di un aiuto economico di circa 1.500 euro in media che andrà a sostituire l’ALAS, attualmente in vigore. Lo scopo è sostenere economicamente i lavoratori dello spettacolo che, per la tipologia stessa del lavoro svolto, sono costretti ad alternare fasi di lavoro a periodi di inattività.

La misura è prevista dallo schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 che ha come oggetto il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali per i lavoratori del mondo dello spettacolo.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

 
– essere cittadino dell’Unione Europea
 
– essere residente in Italia da almeno un anno;
 
– essere in possesso di un reddito ai fini dell’IRPEF non superiore a 25.000 euro, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
 
– aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;
 
– avere un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ciò nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
 
-non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 
– non essere titolare di trattamento pensionistico.
 
La modulistica è pubblicata sul portale INPS dove è presente una nuova area dedicata, è possibile fare domanda anche tramite i patronati e call center:
I beneficiari potranno fare domanda per il 2023, in riferimento al reddito 2022, entro e non oltre il 15 dicembre 2023.
 
Riteniamo che le maglie di questo provvedimento siano ancora troppo strette e pertanto stiamo testimoniando in ogni sede possibile la parzialità e la incompletezza dello stesso.
 
Ciononostante una parte dei lavoratori dello spettacolo, tra cui i soci MIDJ, potrebbero beneficiarne.
 
Per approfondire questa opportunità ti invitiamo ad accedere a questi link:
 
Cordiali Saluti
 
Il Direttivo di MIDJ
Alessandro Fedrigo, Simona Parrinello, Diego Borotti, Eugenia Canale, Michela Lombardi, Francesca Remigi, Giulio Scognamiglio, Susanna Stivali, Giulio Visibelli
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